Domanda:
Ragazzi,sapete quanto dura l'apprendistato per una banconista di pizzeria e tavola calda?? AiUtO!!! thanks
2008-05-22 02:49:50 UTC
Ho 21 anni e ho iniziato da pochi giorni a lavorare con un contratto da apprendista.Sono una banconista di pizzeria e tavola calda! Vi prego di darmi una mano a cercare la risposta più OK... Grazieeee!! :)
Cinque risposte:
mb_2000
2008-05-22 03:36:29 UTC
non ti dovrebbe interessare nel senso che il tuo stipendio non è più basso è solo il datore di lavoro che ha agevolazioni fiscali

piuttosto preoccupati di imparare in fretta e dimostrare che alla fine dell'appredistato meriterai un aumento di stipendio

altrimenti (visto che hai imparato un mestiere) sei richiesta da altri esercizi

cmq l'apprendistato va dai 2/4 anni dipende
KITZZ
2008-05-22 10:06:52 UTC
devi controllare dal tipo di contrappo ma può andare da un minimo di 2 anni(raramente lo applicano)ad un massimo di 5 anni..
**4ever**
2008-05-22 09:55:11 UTC
solitamente l'apprendistato dura 4 anni..poi nn so ke contratto hai
sempre sarà
2008-05-22 09:53:44 UTC
Controlla il tuo contratto deve obbligatoriamente esserci indicata la durata: l'apprendistato è un contratto a termine.

Penso non più di due che comunque credo sia il minimo
hamal
2008-05-22 09:54:51 UTC
il contContratto di Apprendistato





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Contratto di apprendistato



Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista” ovvero prevede l’alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all’acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto.







Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani tra i 15 e i 24 anni (salvo le eccezioni che seguono), che abbiano assolto l’obbligo scolastico; il contratto può essere attivato da aziende operanti in tutti i settori di attività, permettendo loro di ottenere agevolazioni contributive.



Si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato, dunque, salvo le norme specifiche, dalla relativa normativa generale.







Individuato della legge Treu (L. 196/97) come strumento per favorire l’occupazione giovanile l’apprendistato è, inoltre, anche una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo (art. 68, legge 144/99), ora innalzato sino a 18 anni. Il giovane può, infatti, completare la sua formazione sul posto di lavoro come apprendista in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale.







Destinatari e requisiti



Possono essere assunti come apprendisti giovani, tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico novennale, indipendentemente dal titolo di studio.



Il requisito dell’età deve sussistere al momento dell’assunzione.







Il limite massimo si alza fino a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 (Mezzogiorno e aree a declino industriale).







Nel settore artigiano l’età massima può essere elevata fino a 29 anni, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per particolari qualifiche di alto contenuto professionale.







Se l’apprendista è portatore di handicap i limiti massimi sopra definiti sono elevati di due anni.



Gli apprendisti portatori di handicap sono calcolati nelle quote di assunzioni obbligatorie (vedi scheda “lavoro per disabili).







Campo di applicazione



Il contratto può essere attivato da imprese appartenenti a tutti i settori di attività (compreso quello agricolo).







Durata e tipologie di apprendistato



Contratti di apprendistato stipulati dopo il luglio 1997:



la contrattazione collettiva potrà stabilire i limiti di durata nell’ambito di un minimo di 18 mesi e di un massimo di 48 mesi, a eccezione del settore artigiano, per il quale permane il limite massimo dei 60 mesi.







Contratti stipulati prima del 19 luglio 1997:



tali contratti mantengono la durata originariamente prevista.







I CCNL dell'artigianato (link a CNEL: www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/nazionali/settore.asp) hanno previsto una suddivisione dei giovani apprendisti in tre gruppi, a seconda del contenuto professionale delle mansioni che svolgono (alto, medio e basso contenuto professionale). La durata del contratto è variabile da un gruppo all’altro.







E’ ammesso un periodo di prova stabilito da accordi tra le parti sociali, ma, comunque, mai superiore ai 2 mesi.







Tutor aziendale



Il tutor aziendale è la figura – interna all’impresa – cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.







I compiti del tutor sono:







· trasmissione delle competenze lavorative;



· collaborazione con la struttura di formazione esterna;



· valutazione dell’attività dell’apprendista.







Le funzioni del tutor possono essere svolte:







· dal titolare stesso o da un socio (imprese con meno di 15 dipendenti);



· dal titolare, socio o familiare coadiuvante (imprese artigiane);



· da un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall’impresa, che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista, con almeno 3 anni di esperienza e inquadrato ad un livello pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista (nelle altre imprese).







Il tutor potrà affiancare sino a 5 apprendisti.







Formazione



Il regolamento attuativo della L. 144/99 (collegato lavoro alla finanziaria 1999), art. 68, ha confermato l’apprendistato come una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo, che riguarda tutti i giovani sino a 18 anni.







L’obbligo formativo può infatti essere assolto anche con percorsi integrati lavoro/formazione: dopo aver assolto l’obbligo scolastico (attualmente 9 anni) il giovane può scegliere di continuare gli studi, di frequentare corsi di formazione professionale oppure di lavorare e formarsi attraverso l’apprendistato.







Nel contratto di apprendistato la formazione consiste in un addestramento pratico e in un insegnamento complementare teorico svolto in orario di lavoro in strutture esterne all’azienda.







L’addestramento pratico, interno all’azienda, è finalizzato a far apprendere al giovane le necessarie competenze professionali richieste dal lavoro al quale deve essere avviato.







L’insegnamento complementare teorico è volto a far acquisire contenuti a carattere professionale e trasversale.







Per i giovani con più di 18 anni le iniziative di formazione complementare devono contemplare un impegno di almeno 120 ore annue.







Per i giovani con meno di 18 anni le ore di formazione teorica supplementare sono 240.







Contribuzione



Per gli apprendisti è dovuta una contribuzione ridotta rispetto a quella per gli altri lavoratori. Le agevolazioni contributive non si applicano nel caso di mancata partecipazione dell’apprendista alle iniziative di formazione esterne all’azienda.







Orario e modalità di lavoro



L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi; in ogni caso non può essere superiore alla 8 ore giornaliere e 40 settimanali.







Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.







E’ vietato impiegare apprendisti nel lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.







Il periodo di ferie per gli apprendisti non deve essere inferiore a 30 giorni per chi ha meno di 16 anni ed a 20 giorni per coloro superano i 16 anni.







Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere la realizzazione della qualifica professionale oggetto del contratto.







Retribuzione



L’ammontare esatto della retribuzione e la sua progressione nel corso del rapporto sono definiti dai rispettivi contratti di categoria; è inferiore alla retribuzione dell’operaio qualificato di riferimento ed aumenta nel corso dello svolgimento del contratto fino a raggiungere il 95% dello stipendio pieno. Anche in tema di rapporto di lavoro disciplinato con il contratto di apprendistato, la Corte di Cassazione ha sancito la validità del precetto costituzionale dell’art. 36 Cost. di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.







Trasformazione del rapporto



Il contratto di apprendistato si esaurisce nel momento in cui termina il periodo previsto dai CCNL, oppure nel momento in cui il giovane consegue la qualifica professionale prevista.







Il datore di lavoro non può concludere il contratto di lavoro, se non per giusta causa, prima del termine prestabilito.







L’apprendista può interrompere il rapporto lavorativo, prima della scadenza, presentando le proprie dimissioni volontarie. Unico vincolo è la comunicazione di preavviso.







Al termine del periodo previsto, il rapporto può trasformarsi in un’assunzione a tempo indeterminato o concludersi in via definita, previa formale disdetta all’apprendista.







A chi rivolgersi



“Progetto Apprendistato” (www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm) è uno spazio in rete che la Regione Piemonte dedica alle aziende che intendono stipulare contratti di apprendistato.







Vengono indicate le modalità per la comunicazione dei dati ed è possibile compilare e scaricare direttamente la modulistica.







Sono elencate le sedi provinciali presso cui reperire i moduli.







La modulistica è disponibile anche presso la Regione Piemonte, via Magenta n. 12 – Torino, tel. 011/43211







Approfondimenti







· DURATA



· CONDIZIONI PER IL CONTRATTO E PROCEDURA



· TUTOR AZIENDALE



· CONTENUTI DELLA FORMAZIONE ESTERNA



· DATORE DI LAVORO: VANTAGGI E DOVERI







Durata



La durata minima del contratto può ulteriormente essere ridotta di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell’attestato di frequenza.







I periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro, purché non separati da interruzioni superiori all’anno e purché si riferiscano alle stesse attività, si (ac)cumulano per il raggiungimento della durata massima prevista.







I periodi di sospensione per malattia, infortunio, chiamata alle armi, gravidanza e puerperio non vengono conteggiati ai fini della durata dell’apprendistato.







Condizioni per il contratto e procedura



Le condizioni nec


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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