In linea generale, i minori non possono essere ammessi al lavoro. Le leggi a tutela dei minori prevedono però che l'età minima per l'ammissione al lavoro decorre da quando il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e in ogni caso non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Per i minori di 15 anni occorre l’assenso scritto dei genitori (o di chi ne fa le veci) e l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.Non deve trattarsi, in ogni caso, di attività che pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale quidni non deve pregiudicare una sua formazione sociale e culturale.
I minori idonei alla visita medica non possono lavorare per più di 7 ore giornaliere con una pausa obbligatoria dopo 4 ore e mezzo così come nonm possono lavorare nelle ore notturne ad escluione ei ragazzi al di sopra dei 16anni.
Il minore che ha assolto l'obbligo scolastico può essere assunto con contratto di apprendistato.
ERGO:se minore di 15 anni è ILLEGALE il lavoro,
mentre è IRREGOLARE se il lavoro del minore tra i 15 e i 18 anni di età , che non sia più soggetto all'obbligo scolastico e che occasionalmente o continuativamente lavora in violazione - totale o parziale - della normativa di tutela.
Se ti interessano fonti legisltie leggi quanto segue:
1)art.37 della Costituzione della Repubblica Italiana , che stabilisce parità di diritti per la donna lavoratrice e per i minori lavoratori, tutelando il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione
2)L’art. 600 e l’art. 602 del Codice penale sulla riduzione in schiavitù e sull’acquisto di schiavi:
Art. 600: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito dalla reclusione da cinque a quindici anni.
art. 602: "Chiunque aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù é punito con la reclusione da tre a dodici anni.
3)La legge n. 25/1955 sull’apprendistato, la legge n. 977/19677 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
4la legge n. 148/2000 conmvertita(o assorbita come preferisci)dalla Convenzione Europea n. 182